Art. 1 · Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

Art. 1

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Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45

In vigore dal 19 lug 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010 ed in particolare l'articolo 18; Vista la direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri; Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e della salute; Emana il seguente decreto legislativo: Modifiche al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 1. Al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all', comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) "codice per le unità veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36 del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate.»; b) all', comma 1, lettera f), il numero 2 è sostituito dal seguente: «2. e la loro velocità massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unità veloci del 1994 e dalla regola 1.4.37 del codice per le unità veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;»; c) all', comma 3: 1) il numero 1 della lettera a) è sostituito dal seguente: "1. navi militari e da trasporto truppe"; 2) il numero 3 della lettera a) è sostituito dal seguente: «3. navi costruite in materiale non metallico o equivalente non contemplate dalle norme relative alle unità veloci (HSC) di cui alla risoluzione MSC 36 ed alla risoluzione MSC.97] ovvero unità a sostentamento dinamico (DSC) di cui alla risoluzione A.373 (X);»; 3) il numero 1 della lettera b) è sostituito dal seguente: «1. navi militari e da trasporto truppe»; d) all'articolo 3, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per le unità veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11 del codice per le unità veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13 del codice per le unità veloci del 2000.»; e) all'articolo 4, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) si applicano le disposizioni per le apparecchiature di navigazione di cui alle regole 17, 18, 19, 20 e 21, del Capitolo V della Convenzione "SOLAS 1974", nella sua versione aggiornata. Gli equipaggiamenti marittimi elencati nell'allegato A.1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni, e conformi alle disposizioni del decreto stesso, sono considerati conformi anche alle disposizioni in materia di approvazione del tipo di cui alla regola 18.1, Capitolo V, della Convenzione "SOLAS 1974".»; f) all'articolo 4, comma 5, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entità dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974", a meno che: 1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998; 3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 dell'IMO;»; g) all'articolo 4, comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le unità veloci da passeggeri costruite o sottoposte a riparazioni, cambiamenti o modifiche di grande entità dal 1° gennaio 1996, devono essere conformi ai requisiti stabiliti dalle regole X/2 e X/3 della Convenzione "SOLAS 1974", a meno che: 1) la chiglia sia stata impostata o si trovasse ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al giugno 1998; 2) la consegna e la commessa siano avvenute anteriormente al dicembre 1998; 3) siano pienamente conformi ai requisiti del codice di sicurezza per le unità a sostentamento dinamico (Code of Safety for Dynamically Supported Craft, DSC Code), di cui alla risoluzione A.373 (X) dell'IMO, modificata dalla risoluzione MSC.37 dell'IMO;»; h) all'articolo 7, comma 4, dopo le parole: "n. 435" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonché seguendo le procedure e orientamenti specificati nella Risoluzione IMO A.997 e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo"; i) gli allegati I, II e III del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I, II e III del presente decreto.
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