Art. 7 · Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche
Capo I

Art. 7

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Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche

In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni delle direttive europee recepite con il Codice. A tale scopo, l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato."; b) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o negli orientamenti adottati dalla Commissione europea a norma dell'articolo 7-ter della direttiva 2002/21/CE, al termine della consultazione di cui all', qualora l'Autorità intenda adottare un provvedimento che rientri nell'ambito degli o 45 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, la proposta di provvedimento, adeguatamente motivata, contemporaneamente alla Commissione europea, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. L'Autorità non può adottare il provvedimento prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa."; c) al comma 4 dopo la parola: "rivedere" è inserita la seguente: "tale"; dopo le parole: "qualora la Commissione europea ne faccia richiesta entro tale termine" sono inserite le seguenti: "quando la proposta di provvedimento"; dopo la lettera a) è aggiunta, in fine, la seguente: "oppure"; prima delle parole: "influenzi gli scambi tra Stati membri" sono inserite le seguenti: "tale proposta"; d) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Qualora la Commissione europea adotti una decisione ai sensi dell', paragrafo 5, della direttiva 2002/21/CE, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all' e notifica nuovamente il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3."; e) il comma 5, è sostituito dal seguente: "5. L'Autorità tiene in massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 e all', paragrafo 5, lettera a), della direttiva 2002/21/CE, adotta il provvedimento risultante e lo comunica alla Commissione europea."; f) dopo il comma 5, è inserito il seguente: "5-bis. L'Autorità comunica alla Commissione e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nell', comma 3."; g) il comma 6, è sostituito dal seguente: "6. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-7