Art. 66 · Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio
Capo I

Art. 66

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Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio

In vigore dal 1 giu 2012
Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio 1. Al comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo le parole: "adottano senza indugio" sono inserite le seguenti: "e, in ogni caso, entro sei mesi dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione," e dopo le parole: "rispettano procedure" sono inserite le seguenti: "semplici, efficaci,".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-66