Art. 62 · Obblighi di trasmissione
Capo I

Art. 62

62 / 82

Obblighi di trasmissione

In vigore dal 1 giu 2012
1. L' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " (Obblighi di trasmissione). - 1. Il Ministero può imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali disabili, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti. 2. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi di trasmissione con periodicità regolare.".
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