Capo I
Art. 54
54 / 82Servizi di consultazione degli elenchi telefonici
In vigore dal 1 giu 2012
1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Servizi di consultazione degli elenchi telefonici";
b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti negli elenchi di cui all', comma 1, lettera a), e le informazioni che li riguardano siano messe a disposizione dei fornitori di elenchi o di servizi di consultazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.";
c) al comma 2 le parole: "agli abbonati" sono sostituite dalle seguenti: "ai contraenti";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto di tutti gli utenti finali dotati di un servizio telefonico accessibile al pubblico di accedere ai servizi di consultazione elenchi. A tal fine, l'Autorità può imporre obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali per la fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità alle disposizioni dell'. Detti obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti e non discriminatori.";
e) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli utenti finali degli altri Stati membri hanno diritto di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi abbonati di cui all' tramite chiamata vocale o SMS a norma dell'.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-54