Art. 41 · Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale
Capo I

Art. 41

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Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale

In vigore dal 1 giu 2012
Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale 1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Telefoni pubblici a pagamento e altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento o altri punti di accesso pubblico alla telefonia vocale per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi o di altri punti di accesso e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonché di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente comma"; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Ministero entro il 31 dicembre 2012 e comunque ogni 12 mesi, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma medesimo o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui al comma stesso, anche in considerazione dell'esistenza sul mercato di offerte diverse in termini di sostituibilità e disponibilità.".
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