Art. 4 · Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità
Capo I

Art. 4

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Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità

In vigore dal 1 giu 2012
Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità 1. Dopo il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è aggiunto il seguente: " 1-bis. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-4