Art. 39 · Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici
Capo I

Art. 39

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Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici

In vigore dal 1 giu 2012
Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici 1. All' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Fornitura dell'accesso agli utenti finali da una postazione fissa e fornitura di servizi telefonici"; b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Qualsiasi richiesta ragionevole di connessione in postazione fissa a una rete di comunicazione pubblica è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma."; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. La connessione consente agli utenti finali di supportare le comunicazioni vocali, facsimile e dati, a velocità di trasmissione tali da consentire un accesso efficace a Internet tenendo conto delle tecnologie prevalenti usate dalla maggioranza dei contraenti e della fattibilità tecnologica nel rispetto delle norme tecniche stabilite nelle Raccomandazioni dell'UIT-T."; d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualsiasi richiesta ragionevole di fornitura di un servizio telefonico accessibile al pubblico attraverso la connessione di rete di cui al primo comma che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali è soddisfatta quanto meno da un operatore. Il Ministero vigila sull'applicazione del presente comma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-39