Capo I
Art. 35
35 / 82Obbligo di trasparenza
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Ai sensi dell', l'Autorità può imporre obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione e all'accesso, prescrivendo agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, specifiche tecniche, caratteristiche della rete, termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che limitino l'accesso a servizi e applicazioni o il loro utilizzo, e prezzi.".
2. Il comma 4 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "4. In deroga al comma 3, se un operatore è soggetto agli obblighi di cui all' relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità provvede alla pubblicazione di un'offerta di riferimento contenente almeno gli elementi riportati nell'allegato n. 3.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-35