Art. 34 · Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
Capo I

Art. 34

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Imposizione, modifica o revoca degli obblighi

In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell', un'impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, in funzione delle circostanze, gli obblighi previsti agli .". 2. La lettera a) del comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) le disposizioni degli , commi 1 e 2, e 43;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-34