Art. 29 · Pubblicazione delle informazioni
Capo I

Art. 29

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Pubblicazione delle informazioni

In vigore dal 1 giu 2012
1. L' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " (Pubblicazione delle informazioni). - 1. Le informazioni pertinenti su diritti, condizioni, procedure, riscossione di diritti amministrativi e contributi e sulle decisioni attinenti alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso e ai diritti di installare strutture sono pubblicate, a seconda dei casi, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero sui siti Internet delle autorità competenti e sono debitamente aggiornate, in modo da consentire a tutti gli interessati di accedervi facilmente.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-29