Art. 27 · Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
Capo I

Art. 27

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Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici

In vigore dal 1 giu 2012
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici 1. La lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all', comma 2". 2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti: " f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio; f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.". 3. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, nè come condizione necessaria per la stessa.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-27