Capo I
Art. 27
27 / 82Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
In vigore dal 1 giu 2012
Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione
generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici
1. La lettera a) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza delle condizioni 1 e 2 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte B e delle condizioni 2 e 7 della parte C dell'allegato n. 1 e l'osservanza degli obblighi indicati all', comma 2".
2. Dopo la lettera f) del comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono aggiunte le seguenti:
" f-bis) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace delle frequenze radio;
f-ter) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti.".
3. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente:
" 2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a), b), d), e), f), f-bis) ed f-ter) del comma 1 può essere richiesta prima dell'inizio dell'attività, nè come condizione necessaria per la stessa.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-27