Capo I
Art. 17
17 / 82Procedura per l'analisi del mercato
In vigore dal 1 giu 2012
1. Il comma 1 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "1. Sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'Autorità, effettua l'analisi dei mercati rilevanti, tenendo conto dei mercati individuati nella raccomandazione e tenendo nella massima considerazione le linee direttrici.".
2. Il comma 2 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.
3. Il comma 3, dell', del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: "3. Quando l'Autorità è tenuta, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente articolo e degli del Codice, a decidere in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi a carico delle imprese, essa determina, in base all'analisi di mercato di cui al comma 1, se uno dei mercati rilevanti sia effettivamente concorrenziale.".
4. Il comma 8 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituito dal seguente: " 8. I provvedimenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati secondo la procedura di cui agli . L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell':
a) entro tre anni dall'adozione di una precedente misura relativa a quel mercato. In via eccezionale, tale periodo può tuttavia essere prorogato fino ad un massimo di altri tre anni, se l' Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica; oppure
b) entro due anni dall'adozione di una raccomandazione sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea.".
5. Dopo il comma 8 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente: "8-bis. Qualora l'Autorità non completi l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 8, il BEREC le fornisce, su richiesta, assistenza, per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica entro sei mesi il progetto di misura alla Commissione a norma dell'.".
6. Il comma 9 dell' del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è abrogato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-05-28;70#art-17