Art. 16 · Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati
Capo I

Art. 16

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Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati

In vigore dal 1 giu 2012
Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati 1. La rubrica dell', del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, è sostituita dalla seguente: "Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati".
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