Art. 8 · Funzioni in materia di fiere
Capo III

Art. 8

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Funzioni in materia di fiere

In vigore dal 2 giu 2012
1. Sono conferite a Roma capitale le funzioni amministrative di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenti il coordinamento dei tempi di svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, promosse sul territorio di Roma capitale.
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