Art. 5 · Conferenza delle Soprintendenze
Capo II

Art. 5

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Conferenza delle Soprintendenze

In vigore dal 2 giu 2012
1. Al fine di assicurare il concorso alla valorizzazione dei beni storici e artistici, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Conferenza delle Soprintendenze ai beni culturali del territorio di Roma capitale, con funzioni di coordinamento delle attività di valorizzazione della Sovraintendenza ai beni culturali di Roma capitale e degli organi centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali aventi competenze sul patrimonio storico e artistico presente in Roma. 2. La Conferenza decide il piano degli interventi di valorizzazione di particolare rilievo aventi ad oggetto i beni storici e artistici caratterizzanti l'immagine di Roma capitale. L'individuazione dei beni e delle tipologie di interventi da sottoporre alla Conferenza avviene mediante uno o più accordi da stipulare ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di seguito denominato: «codice dei beni culturali e del paesaggio». La Conferenza si pronuncia in merito al rilascio dei titoli autorizzatori, nulla osta e pareri preventivi eventualmente necessari per la realizzazione degli specifici interventi di valorizzazione ad essa sottoposti ai sensi del presente comma. 3. Componenti della Conferenza delle Soprintendenze sono la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio, la Sovraintendenza capitolina, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma e le altre Soprintendenze statali aventi competenza sui beni storici e artistici nel territorio di Roma capitale. La partecipazione alla Conferenza è gratuita e non sono corrisposti indennità o rimborsi spese. 4. La Conferenza delle Soprintendenze, nel rispetto del principio di leale collaborazione, ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e del paesaggio: a) definisce strategie e obiettivi comuni di valorizzazione, nonché elabora piani strategici e programmi di sviluppo culturale, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica; b) esercita funzioni di coordinamento strategico degli interventi di valorizzazione dei beni culturali rimessi alle rispettive competenze; c) promuove la stipula di accordi per la valorizzazione di beni di appartenenza pubblica, nonché forme di collaborazione per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e valorizzazione degli stessi; d) adotta i piani di gestione dei siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO presenti nel territorio di Roma capitale. 5. Il funzionamento e gli effetti della Conferenza sono disciplinati in base agli e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Roma capitale e il Ministero per i beni e le attività culturali stipulano accordi per definire ulteriori modalità acceleratorie e di semplificazione dei lavori della Conferenza. 6. In caso di realizzazione di opere pubbliche ricadenti in aree di interesse archeologico nel territorio di Roma capitale, la Sovraintendenza capitolina partecipa all'accordo previsto dall'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 7. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-18;61#art-5