Art. 6 · Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225

Art. 6

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Modifiche al decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225

In vigore dal 13 mag 2012
1. All' del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 71 dopo le parole: «introdotto dal comma 63 del presente articolo» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77,»; b) al comma 72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali disposizioni si applicano anche in caso di cessazione del fondo o della SICAV a seguito di fusione transfrontaliera; per le quote o azioni del fondo detenute nell'esercizio di imprese commerciali le rettifiche di valore corrispondenti ai risultati negativi di gestione alle stesse imputabili sono ammesse in deduzione dal reddito.»; c) al comma 73 dopo le parole: «derivanti dal rimborso» sono inserite le seguenti: «o cessione»; d) al comma 75 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero il valore delle quote o azioni iscritto in bilancio dalle imprese di assicurazioni al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Per le quote o azioni, diverse da quelle valutate ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del decreto legislativo n. 173, possedute dalle imprese alla data del 30 giugno 2011, i proventi iscritti in bilancio, per l'importo che eccede i minori valori ammessi in deduzione, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono realizzati.»; e) al comma 77, alla fine del primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «ovvero quello iscritto nel rendiconto del fondo pensione alla data del 31 dicembre 2010, ove le quote o azioni sono state sottoscritte o acquistate prima del 1° gennaio 2011.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;47#art-6