Art. 3
3 / 4Aggiornamento
In vigore dal 13 mag 2012
1. All'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni transitorie di cui ai commi 2 e 3 dell' e della decorrenza delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3 dell', derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, anche in esito alla procedura di cui all' della medesima direttiva, si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;46#art-3