Art. 2
2 / 4Disposizioni transitorie
In vigore dal 13 mag 2012
1. Le verifiche prime CE effettuate e i certificati di stazzatura CE rilasciati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, rimangono validi.
2. Rimangono validi le approvazioni CE del modello e i certificati di approvazione CE del modello rilasciati fino al 30 novembre 2015 a norma dei seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435.
3. I pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, e i pesi conformi al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, possono essere soggetti ad una verifica prima CE, ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, e successive modificazioni, fino al 30 novembre 2025.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;46#art-2