Art. 1
1 / 4Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
In vigore dal 13 mag 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/ CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/ CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed, in particolare, l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009, ed, in particolare, gli ;
Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Abrogazione delle norme attuative delle direttive abrogate
1. Fatte salve le disposizioni di cui all', comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all', comma 2, ed all', sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 799, di attuazione della direttiva 71/347/CEE relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 854, di attuazione della direttiva 75/33/CEE relativa ai contatori di acqua fredda, per la parte che non è già abrogata dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
c) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 874, di attuazione della direttiva 76/765/CEE relativa agli alcolometri e densimetri per alcole;
d) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 875, di attuazione della direttiva 76/766/CEE relativa alle tavole alcolometriche;
e) decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 12 settembre 1988, n. 435, di attuazione della direttiva 86/217/CEE relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli, con conseguente cessazione a decorrere dal 1° dicembre 2015 degli effetti di conferimento di forza di legge alla medesima direttiva ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all', comma 3, ed all', sono abrogati a decorrere dal 1° dicembre 2015 i seguenti decreti legislativi:
a) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 800, di attuazione della direttiva 71/317/CEE relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
b) decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 801, di attuazione della direttiva 74/148/CEE relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;46#art-1