Art. 2
2 / 5Altre modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE
In vigore dal 13 mag 2012
Altre modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, necessarie per il recepimento della direttiva 2009/110/CE
1. Il comma 1-bis dell'articolo 59 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
"2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:
a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel relativo albo;
b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia.".
3. All'articolo 131-bis dopo le parole: "Chiunque emette moneta elettronica" sono inserite le seguenti: "in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-bis".
4. All'articolo 131-ter dopo le parole: "Chiunque presta servizi di pagamento" sono inserite le seguenti: " in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies".
5. All'articolo 144, comma 1, le parole: "114-quater, 114-octies," sono sostituite dalle seguenti: "114-quinquies.1, 114-quinquies.2, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3, 114-octies, 114-undecies in relazione all'articolo 26, commi 2 e 3,".
6. All'articolo 144, comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per la violazione degli articoli 52, 61, comma 5, 110 in relazione agli articoli 52 e 61, comma 5, 114-quinquies.3, in relazione all'articolo 52, e 114-undecies, in relazione all'articolo 52, si applica la sanzione prevista dal comma 1.".
7. All'articolo 144, comma 3, le parole: "e 126-quater" sono sostituite dalle seguenti: ", 126-quater e 126-novies, comma 3".
8. All'articolo 144, comma 5, le parole: "della banca o dell'intermediario finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "del soggetto vigilato".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-16;45#art-2