Art. 8 · Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 8

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Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all', che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se già rilasciata viene sospesa o revocata.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-8