Art. 4 · Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 4

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Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l' è inserito il seguente: «Art. 7-bis (Autorizzazione per l'importazione). - 1. L'importazione per finalità di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati è subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario. 2. L'autorizzazione è riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e può essere revocata.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-4