Art. 35
35 / 44Modifica dell'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'articolo 49
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 2, le parole: «rappresentanti dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentare l'Italia»;
b) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
c) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
«c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
d) dopo la lettera i) del comma 2 è inserita la seguente:
«i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»;
e) la lettera o) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
«o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-35