Art. 32 · Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 32

32 / 44

Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunità europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all', e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".»; b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attività ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-32