Art. 31 · Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 31

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Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attività", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", è subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati: a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attività; b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonché, se del caso, quello degli organismi nocivi; c) il tipo di materiale; d) la quantità di materiale; e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso; f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attività previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale; g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame; h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale; i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attività autorizzate, se del caso; l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-31