Art. 30
30 / 44Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformità a quanto previsto dal dettato dell' del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-30