Art. 3
3 / 44Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. È vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorchè non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-3