Art. 27
27 / 44Modifica dell'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall' sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.»;
b) la lettera f) del comma 3 è sostituita dalla seguente:
«f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato può essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonché l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunità europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunità europea.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-27