Art. 25 · Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 25

25 / 44

Modifica dell'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 l'alinea è sostituita dalla seguente: «1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell', paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli , allo scopo di accertare:»; b) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all', o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;»; c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti: «d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformità ai requisiti in essa previsti; d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorchè non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non è stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.»; d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti: «5. Fatto salvo l', si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all', paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all', comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice. 6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonché i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-25