Art. 22 · Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 22

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Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

In vigore dal 27 giu 2012
Modifica dell' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 1. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano è apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-22