Art. 2
2 / 44Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
In vigore dal 27 giu 2012
Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l' è inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.».
2. All' del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84#art-2