Capo I
Art. 2
2 / 24Finalità e principi
In vigore dal 15 giu 2012
1. Il presente decreto, in attuazione degli della Costituzione, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. A tale fine, la Repubblica promuove un sistema integrato di strumenti e servizi per favorire la più ampia partecipazione agli studi universitari sul territorio nazionale.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, individuando gli strumenti e i servizi per il diritto allo studio, nonché i relativi livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, e i requisiti di eleggibilità per l'accesso a tali prestazioni.
3. Il presente decreto definisce inoltre le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e, al fine di valorizzare i collegi universitari legalmente riconosciuti e i collegi storici, definisce i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale, necessari per il riconoscimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il successivo accreditamento degli stessi.
4. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio.
5. Le finalità di cui al comma 1 si perseguono attraverso:
a) la promozione e la valorizzazione del merito degli studenti;
b) il potenziamento dei servizi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema universitario anche da parte di studenti con disabilità;
c) l'individuazione degli strumenti e dei servizi volti a facilitare la condizione di studente non impegnato a tempo pieno negli studi;
d) la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale degli studenti verso le sedi universitarie più idonee a soddisfarne aspirazioni e vocazioni, sul piano scientifico e culturale;
e) la promozione e la creazione di interventi e strumenti di valorizzazione e informazione delle opportunità offerte, in particolare dall'Unione europea, per favorire l'internazionalizzazione delle esperienze di studio e di ricerca e ogni altra forma di scambio culturale e scientifico da e verso le istituzioni universitarie europee e di altri Paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-2