Art. 15 · Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti
Capo III

Art. 15

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Definizione di collegi universitari legalmente riconosciuti

In vigore dal 15 giu 2012
1. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro. 2. I collegi universitari legalmente riconosciuti, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostengono gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e, ai sensi del comma 4 dell' della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'ammissione presso gli stessi, a seguito del relativo bando di concorso, costituisce titolo valutabile per i candidati, ai fini della predisposizione delle graduatorie, per la concessione dei contributi a carico del Fondo per il merito. 3. Gli ospiti dei collegi universitari legalmente riconosciuti sono di norma studenti universitari, dotati di comprovate capacità e meriti curriculari, che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) iscritti a corsi di laurea di primo e di secondo livello; b) iscritti a corsi promossi dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) iscritti a corsi di specializzazione di livello universitario; d) iscritti a corsi di dottorato e master universitari; e) partecipanti a programmi di mobilità e scambio di studenti universitari, in ambito nazionale e internazionale.
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