Capo III
Art. 14
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In vigore dal 15 giu 2012
1. Sono utenti delle strutture residenziali universitarie gli studenti universitari cui sono destinate la prevalenza delle giornate di presenza su base annua. È facoltà del gestore destinare eventualmente gli spazi realizzati per servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative delle medesime strutture anche a studenti non residenti nella struttura stessa.
2. Al fine di favorire l'integrazione delle diverse figure del mondo universitario e lo scambio di esperienze e conoscenze, è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di una contribuzione alle spese differenziata.
3. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie è data facoltà al gestore di destinare posti in alloggi anche a soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, in particolare nei periodi di chiusura estiva, ferma restando la prevalenza di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-14