Capo II
Art. 12
12 / 24Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
In vigore dal 15 giu 2012
Raccordo tra le istituzioni e accordi per la sperimentazione di modelli innovativi
1. Il Ministero, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove accordi di programma e protocolli di intesa, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al fine di favorire il raccordo tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le università, le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti e di potenziare la gamma di servizi e interventi posti in essere dalle predette istituzioni nell'ambito della propria autonomia statutaria.
2. Al fine di avviare la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione degli interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, il Ministro può stipulare protocolli ed intese sperimentali con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti il Consiglio nazionale degli studenti universitari, il Consiglio nazionale di alta formazione artistica e musicale e la Conferenza dei rettori delle università italiane, anche con l'attribuzione di specifiche risorse nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Nell'ambito di tali sperimentazioni è comunque garantita la erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'.
3. I risultati dei protocolli e degli accordi sono sottoposti a verifica e valutazione da parte del Ministero. A tale fine, i soggetti gestori predispongono annualmente una relazione sui risultati della sperimentazione, sui benefici concretamente apportati dalle strategie integrative adottate rispetto al regime ordinario delle prestazioni di cui al presente decreto e sulle eventuali linee correttive da attivare.
4. I risultati delle sperimentazioni attivate sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministero e consultabili da tutti i soggetti attuatori del diritto allo studio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-29;68#art-12