Art. 6
6 / 12Limite massimo alle spese per l'indebitamento
In vigore dal 18 mag 2012
1. Le università statali possono contrarre mutui e altre forme di indebitamento esclusivamente per le spese di investimento, come definite dall', comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Le operazioni di copertura finanziaria corrente che non comportano acquisizione di risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare delle spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio non sono considerate ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 ma sono comunicate al Ministero, illustrandone le effettive ragioni di necessità, entro 15 giorni dalla loro effettuazione.
3. L'indicatore di indebitamento degli atenei è calcolato rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di personale, come definite all', comma 2, e delle spese per fitti passivi.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 si intende:
a) per onere complessivo di ammortamento annuo, l'onere annuo per capitale e interessi dei mutui e di altre forme di indebitamento a carico del bilancio dell'ateneo;
b) per contributi statali per investimento ed edilizia, il valore delle assegnazioni dello Stato per l'edilizia universitaria e per investimento nell'anno di riferimento.
c) per spese per fitti passivi, l'onere annuo per contratti passivi per locazione di immobili a carico del bilancio dell'ateneo.
5. Le altre definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore di indebitamento sono contenute all', commi 2, 3, 4 e 5.
6. Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 3 è pari al 15 per cento.
7. Il Ministero procede annualmente al calcolo dell'indicatore di indebitamento con riferimento ai dati relativi all'esercizio finanziario precedente e, entro il mese di marzo di ogni anno, ne comunica gli esiti alle università ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
8. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto della disposizione di cui al comma 6.
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