Art. 6 · Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Art. 6

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Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

In vigore dal 6 apr 2012
Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 22 del decreto, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi del presente articolo, possono essere effettuate anche con rapporto di lavoro a tempo parziale. In tale caso, trova applicazione il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, in quanto compatibile con le disposizioni del presente decreto.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-02;24#art-6