Art. 3 · Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

Art. 3

3 / 8

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276

In vigore dal 6 apr 2012
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonché di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»; b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, è punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo. 4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-03-02;24#art-3