Art. 6 · Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 6

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Modificazioni al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 27 mar 2012
1. Al libro sesto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell'articolo 1777: 1) dopo le parole: «in materia di trattamento economico» sono inserite le seguenti: «e di assegno per il nucleo familiare»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al medesimo personale si applicano le disposizioni di cui all', comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che pongono a carico delle amministrazioni utilizzatrici gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.»; b) all'articolo 1783, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «se non coincidenti con il servizio militare»; c) all'articolo 1791, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.»; d) all'articolo 1792: 1) al comma 1, dopo le parole: «per le» sono inserite le seguenti: «singole»; 2) al comma 3, la parola: «spetta» è sostituita dalle seguenti: «spettano le indennità operative in misura fissa di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e»; e) all'articolo 1795, nella rubrica, dopo la parola: «Retribuzione» è inserita la seguente: «stipendiale»; f) all'articolo 1798, comma 4, le parole: «delle scuole e delle accademie» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»; g) all'articolo 1805, comma l: 1) dopo la parola: «operativo» sono inserite le seguenti: «e di competenze accessorie»; 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità operative previste dagli , della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono interamente computabili nella tredicesima mensilità.»; h) all'articolo 1808, comma 1, lettera b), le parole: «con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1973, n. 838» sono sostituite dalle seguenti: «in misura da fissarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»; i) all'articolo 1821, comma 1, dopo le parole: «in servizio,» sono inserite le seguenti: «comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento in aspettativa in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate,»; l) all'articolo 1822, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le indennità previste dagli della stessa legge n. 78 del 1983 sono interamente computabili nella tredicesima mensilità, secondo le misure stabilite dalle vigenti disposizioni.»; m) all'articolo 1825, comma 3: 1) dopo le parole: « Ministro della difesa» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle infrastrutture e dei trasporti per il personale del Corpo delle Capitanerie di porto,»; 2) le parole: «, nonché alle particolari situazioni delle Forze al di fuori del territorio nazionale» sono soppresse; n) all'articolo 1831, commi 1 e 2, la parola: «Ministro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Ministero».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-02-24;20#art-6