Art. 4 · Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Art. 4

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Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

In vigore dal 27 mar 2012
Modificazioni al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al libro quarto del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 621, comma 2, lettera a), le parole: «in tempo di pace» sono soppresse; b) all'articolo 628, comma 1, lettere g), h) ed i), le parole: «le armi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l'Arma dei trasporti e dei materiali»; c) al comma 4 dell'articolo 633 sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 705 e 709»; d) all'articolo 641, comma 1, le parole: «a cura dei rispettivi centri di selezione e reclutamento» sono sostituite dalle seguenti: «in base alle norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare previste dal regolamento. A tale fine, possono essere impiegati anche ufficiali periti selettori in possesso di specifica qualifica conferita a cura della competente struttura del Ministero della difesa, previo superamento di apposito corso»; e) all'articolo 653, il comma 3 è abrogato; f) all'articolo 682, comma 1, le parole: «è tratto dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati tramite concorsi banditi con decreto ministeriale e contraggono una ferma biennale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutato tramite concorso pubblico contrae una ferma biennale ed è immesso in ruolo al superamento del corso di formazione previsto all'articolo 760»; g) all'articolo 701, comma 1, la parola: «quadriennali» è sostituita dalla seguente: «quadriennale»; h) all'articolo 707, il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di età; il limite di età è elevato a ventotto anni per i giovani che hanno già prestato servizio militare; b) diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione; c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere.»; i) all'articolo 709, comma 1, le parole: «della vacanza» sono sostituite dalle seguenti: «delle vacanze»; l) all'articolo 711, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «al momento dell'incorporazione» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre dell'anno di ammissione alla scuola militare,»; 2) alla lettera b), prima delle parole: «sono in possesso» sono anteposte le seguenti: «alla data di effettiva ammissione alla scuola militare,»; m) l'articolo 718 è sostituito dal seguente: «Art. 718 (Ammissione ai corsi di militari stranieri). - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, con le modalità di cui all'articolo 573.»; n) all'articolo 723, comma 3, lettera a), dopo la parola: «marescialli» sono inserite le seguenti: «o dal ruolo dei sergenti»; o) all'articolo 759, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il Capo di stato maggiore di Forza armata ha facoltà di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare. 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata, in relazione alle esigenze di servizio, ha facoltà di disporre di autorità o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialità, ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresì le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare.»; p) all'articolo 763, al comma 1, dopo le parole: «di rinvio» sono inserite le seguenti: «, espulsione»; q) all'articolo 768, comma 1, lettera d), le parole: «armi o» sono soppresse; r) all'articolo 792, comma 2, le parole: «appartenente al medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «stabilito per ciascun»; s) all'articolo 811, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare: a) gli ufficiali possono essere ripartiti in specialità ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio; b) i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialità e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialità.»; t) all'articolo 826: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per i servizi di vigilanza per l'applicazione delle leggi sul lavoro, sulla previdenza e sull'assistenza sociale, sono assegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i seguenti militari dell'Arma dei carabinieri, per un contingente complessivo di 506 unità, di cui 463 in soprannumero ai ruoli organici dei rispettivi gradi o ruoli: a) colonnelli: 1; b) tenenti colonnelli/maggiori: 5; c) capitani: 1; d) ispettori: 170; e) sovrintendenti: 159; f) appuntati e carabinieri: 170.»; 2) al comma 2, le parole: «Il contingente dell'Arma dei carabinieri, per le esigenze di cui al comma 1, ammonta complessivamente a 503 unità, di cui 81» sono sostituite dalle seguenti: «Del contingente complessivo di cui al comma 1, 84 unità»; u) al comma 2 dell'articolo 830 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'impiego del contingente è disciplinato mediante apposita convenzione stipulata tra il Ministro della difesa e il Governatore della Banca d'Italia.»; v) all'articolo 879, comma 2, la parola: «Ministro» è sostituita dalla seguente: «Ministero»; z) all'articolo 881, comma 5, le parole: «previsti in materia di provvidenze per le vittime del terrorismo di cui all'articolo 1904» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all', comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»; aa) all'articolo 882, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il servizio permanente effettivo è la posizione del militare che, essendo idoneo al servizio incondizionato, è provvisto di rapporto d'impiego in base alle disposizioni del presente codice.»; bb) all'articolo 884, comma 2, dopo la lettera i), è aggiunta, in fine, la seguente: «i-bis) applicazione dell'articolo 26 della legge 4 novembre 2010, n. 183.»; cc) all'articolo 904, comma 1, le parole: «dell' della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell' del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156»; dd) all'articolo 906, comma 1, alinea, dopo la parola: «salvo» sono inserite le seguenti: «un contingente pari al numero delle posizioni ricoperte presso enti, comandi e unità internazionali ai sensi degli articoli 35, 36 e 1808, individuato con decreto annuale del Ministro della difesa e salvo»; ee) all'articolo 909: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa: a) il Capo di stato maggiore della difesa; b) i Capi di stato maggiore di Forza armata; c) il Segretario generale del Ministero della difesa; d) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; e) il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; f) gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.»; 2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, agli ufficiali che cessano a qualsiasi titolo dalla posizione di aspettativa per riduzione di quadri competono i benefici di cui all'articolo 1076, comma 1, semprechè risultino valutati e giudicati idonei.»; ff) all'articolo 911, il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Si applica l' della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni.»; gg) l'articolo 912 è sostituito dal seguente: «Art. 912 (Durata dell'aspettativa). - 1. I periodi di aspettativa per infermità e per motivi privati non possono superare cumulativamente la durata di due anni in un quinquennio, anche in caso di trasferimento dall'una all'altra aspettativa.»; hh) al titolo V, capo III: 1) dopo la sezione V, è inserita la seguente: «Sezione V-bis Riammissione in servizio»; 2) dopo l'articolo 935, è inserito il seguente: «Art. 935-bis (Norma di rinvio). - 1. Al personale militare si applicano l', commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l', commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, e successive modificazioni, l', comma 32, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.»; ii) all'articolo 939, comma 2, le parole: «collocati in congedo» sono soppresse; ll) all'articolo 957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il proscioglimento dalla ferma è disposto, oltre che per le cause previste per il personale in servizio permanente di cui all'articolo 923, comma 1, lettere i), l) ed m), nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato; b) assunzione in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; e) motivi disciplinari, ai sensi dell'articolo 1357, comma 1, lettera c); f) perdita permanente dell'idoneità fisio-psico-attitudinale, richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 955; g) scarso rendimento di cui all'articolo 960.»; mm) al comma 1 dell'articolo 970 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il quarantacinquesimo anno di età»; nn) all'articolo 981, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;»; oo) all'articolo 1008, comma 1, lettera b), le parole: «dell'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo»; pp) all'articolo 1014, comma 3: 1) dopo le parole: «pubbliche amministrazioni» sono inserite le seguenti: «di personale non dirigente»; 2) dopo le parole: «ferme contratte» sono inserite le seguenti: «anche al termine o durante le rafferme»; qq) all'articolo 1038, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dal Sottocapo di stato maggiore della Marina e dal Capo dell'ufficio generale del personale della Marina, ove non compresi nei suddetti ammiragli e in possesso del grado di ammiraglio di squadra»; rr) all'articolo 1039, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) dai quattro generali di squadra aerea più anziani in ruolo che non ricoprono la carica di cui alla lettera a) e che hanno svolto le funzioni di Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica o che sono o sono stati preposti a comandi di grande unità ovvero ad alto comando di vertice nei settori operativo, tecnico logistico o addestrativo, nonché dal Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica ove non compreso nei predetti generali e in possesso del grado di generale squadra aerea;»; ss) all'articolo 1053: 1) al comma 2, dopo le parole: «tenenti colonnelli» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 2) al comma 3: 2.1) dopo la parola: «capitani» sono inserite le seguenti: «e corrispondenti»; 2.2) dopo la parola: «speciali» sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; tt) all'articolo 1076, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I benefici previsti dal comma 1 si applicano, con le stesse modalità, a favore degli ufficiali che, divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti per ferite, lesioni o infermità provenienti da causa di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, cessano dal servizio nell'anno in cui, pur avendo maturato l'anzianità necessaria per essere compresi nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento, ne sarebbero stati esclusi per non avere raggiunto le condizioni di scrutinio, previste dalle disposizioni di avanzamento, per motivi di salute dipendenti da causa di servizio.»; uu) all'articolo 1082, comma 2, le parole: «dei ruoli normali» sono soppresse; vv) all'articolo 1097, comma 1: 1) alla lettera a), le parole: «, secondo quanto stabilito dall'» sono sostituite dalle seguenti: «per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e nel caso di cui all'»; 2) alla lettera b), dopo la parola: «maggiore,», sono inserite le seguenti: «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,»; zz) all'articolo 1099, comma 2, le parole: «, che sono stati per almeno due anni provvisti d'incarico» sono soppresse; aaa) l'articolo 1193 è abrogato; bbb) all'articolo 1229: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli anni di anzianità minima nel grado, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, sono i seguenti: a) tenente colonnello: 1) 5 anni, per la 1^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 5 e 6 anni di anzianità nel grado; 2) 7 anni, per la 2^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con 7, 8 e 9 anni di anzianità nel grado; 3) 13 anni, per la 3^ aliquota di valutazione, che comprende i tenenti colonnelli con anzianità di grado pari o superiore a 13 anni; b) colonnello: 6 anni; c) generale di brigata: 4 anni; d) generale di divisione: 3 anni.»; 2) al comma 2, lettera c), il numero: «9» è sostituito dal seguente: «7»; ccc) all'articolo 1232, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le promozioni annuali a scelta al grado superiore sono così determinate: a) 14 da attribuire a tenenti colonnelli della 1^ aliquota di valutazione; b) 10 o 11 da attribuire a tenenti colonnelli della 2^ aliquota di valutazione con ciclo di due anni, a partire dal 2003: 10 promozioni nel primo anno; 11 promozioni nel secondo anno; c) 5 da attribuire a tenenti colonnelli della 3^ aliquota di valutazione; d) 8 o 7 da attribuire a colonnelli con ciclo di due anni, a partire dal 2005: 8 promozioni nel primo anno; 7 promozioni nel secondo anno; e) 4 o 3 da attribuire a generale di brigata con ciclo di tre anni, a partire dal 2004: 4 promozioni nel primo e nel terzo anno; 3 promozioni nel secondo anno; f) 2 o 3 da attribuire a generale di divisione con ciclo di quattro anni, a partire dal 2006: 2 promozioni nel primo, secondo e terzo anno; 3 promozioni nel quarto anno.»; ddd) all'articolo 1234: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'anzianità minima nel grado di tenente colonnello, richiesta per l'inserimento degli ufficiali nell'aliquota di valutazione a scelta, è di anni 7.»; 2) al comma 2, lettera c), il numero: «12» è sostituito dal seguente: «10»; eee) all'articolo 1236, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore, da attribuire ai tenenti colonnelli, è determinato in 7 unità.»; fff) all'articolo 1264, comma 2, lettera a), la parola: «maggiore:» è soppressa; ggg) all'articolo 1302, comma 1, dopo le parole: «di idoneità,» sono inserite le seguenti: «i caporali o gradi corrispondenti»; hhh) all'articolo 1342, comma 2, dopo la parola: «articoli» la parola: «articolo» è soppressa; iii) all'articolo 1359: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il richiamo non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato nè a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione.»; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al biennio successivo alla sua inflizione, esclusivamente ai fini della recidiva nelle mancanze per le quali può essere inflitta la sanzione del rimprovero.»; lll) all'articolo 1361 comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già sanzionate con il rimprovero»; mmm) all'articolo 1369, comma 2, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, ovvero l'autorità militare da lui delegata,»; nnn) all'articolo 1373, comma 1, dopo le parole: «a seguito di autotutela» sono inserite le seguenti: «, anche contenziosa»; ooo) all'articolo 1378, comma 1: 1) all'alinea, la parola: «militari» è soppressa; 2) alla lettera a), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) militari corresponsabili appartenenti alla stessa Forza armata, ma dipendenti da autorità diverse;»; 3) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) al Capo di stato maggiore della difesa, nell'area di competenza, nei confronti del personale militare dipendente;»; 4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) ai Capi di stato maggiore, sul personale militare in servizio presso reparti e uffici dei rispettivi stati maggiori e organismi centrali di Forza armata;»; 5) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) ai rispettivi comandanti di Forza armata, di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata o gradi corrispondenti, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, nonché agli alti comandanti della Marina militare, per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio della Marina militare; ai comandanti territoriali di livello gerarchico pari a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti competenti in ragione del luogo di residenza dell'interessato se in congedo;»; 6) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) al comandante militare competente a provvedere per il sottufficiale o per il militare di truppa più elevato in grado o più anziano, se vi è corresponsabilità tra sottufficiali o i militari di truppa della stessa Forza armata dipendenti da comandanti militari diversi o residenti in territori di competenza di diversi comandanti militari territoriali, tra quelli sopra considerati;»; ppp) all'articolo 1380, comma 3: 1) alla lettera e) le parole: «gli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «i militari»; 2) alla lettera l) la parola: «consiglio» è sostituita dalla seguente: «commissione»; qqq) all'articolo 1398, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il procedimento disciplinare deve essere instaurato senza ritardo: a) dalla conoscenza dell'infrazione; b) ovvero dall'archiviazione del procedimento penale; c) ovvero dal provvedimento irrevocabile che conclude il processo penale; d) ovvero dal rinvio degli atti al comandante di corpo al termine di inchiesta formale.»; rrr) all'articolo 1440, comma 1, la parola: «medaglia» è sostituita dalla seguente: «medaglie»; sss) all'articolo 1454, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fatti salvi i riconoscimenti in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre precedenti, insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto e iscritti nell'apposito Albo, la croce al merito di guerra è concessa a coloro che hanno tenuto nello svolgimento delle operazioni belliche, terrestri, marittime o aeree, una condotta militare che li rende degni di pubblico encomio.»; ttt) all'articolo 1464, il comma 1, è sostituito dal seguente: «l. Nel regolamento sono disciplinate le seguenti ricompense: a) medaglia al merito di lungo comando; b) medaglia d'onore per lunga navigazione; c) medaglia di lunga navigazione aerea; d) croce per anzianità di servizio; e) distintivo d'onore per mutilati e feriti di guerra; f) distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra; g) distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra; h) distintivo d'onore per mutilati in servizio; i) distintivo d'onore per deceduti in servizio; l) distintivo d'onore per feriti in servizio; m) distintivo d'onore dei Volontari della libertà previsto dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350, concesso ai militari deportati nei campi di concentramento tedeschi dopo 1'8 settembre 1943, che rinunciarono alla liberazione e, non collaborando comunque volontariamente nè con i tedeschi nè con i fascisti, contribuirono alla lotta di Resistenza.»; uuu) all'articolo 1472, comma 1, le parole: «, di servizio o collegati al» sono sostituite dalle seguenti: «o di»; vvv) all'articolo 1483, comma 2: a) le parole: «di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo»; b) le parole: «, sindacati » sono soppresse; zzz) all'articolo 1502, comma 8, lettera b), le parole: «lettere b), c), d), e) e f)» sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione del caso di domanda presentata dall'interessato»; aaaa) all'articolo 1515: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e archivisti»; 2) al comma 1, le parole: «degli orchestrali» sono sostituite dalle seguenti: «dei musicisti»; bbbb) all'articolo 1516, comma 2, la parola: «La» è sostituita dalla seguente: «Le»; cccc) al comma 2 dell'articolo 1524 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti minimo e massimo di età per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni. Il personale reclutato ai sensi del presente articolo non può essere impiegato in attività operative fino al compimento del diciottesimo anno di età.».
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