Art. 1
1 / 11Modificazioni al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
In vigore dal 27 mar 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, emanato in attuazione del combinato disposto dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 giugno 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, adottato nella riunione del 18 gennaio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, il turismo e lo sport, per la coesione territoriale, degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali e della salute;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Modificazioni al libro primo
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro primo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 2, le parole: «articolata in non più di undici direzioni generali, ovvero nel minor numero risultante dall'attuazione delle disposizioni di cui all', comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 74, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» sono sostituite dalle seguenti: «articolata in direzioni generali secondo quanto previsto dal regolamento,»;
b) all'articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione spirituale del personale militare di religione cattolica e disimpegnato da sacerdoti cattolici in qualità di cappellani militari, fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all', comma 2, dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, è disciplinato dal presente codice e, in particolare, dal titolo III del libro V. »;
c) all'articolo 22:
1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici»;
2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) in materia di bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente:
1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attività;
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attività di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attività di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attività di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui è rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumità.»;
d) all'articolo 24, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilità conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
g) Commissione italiana di storia militare;
h) Comitato etico.»;
e) all'articolo 48, comma 1, dopo le parole: «articolo 12,», sono inserite le seguenti: «comma 1,»;
f) l'articolo 101 è sostituito dal seguente:
«Art. 101 (Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano). - 1. Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:
a) Comando delle forze operative terrestri;
b) Comando logistico dell'Esercito italiano;
c) Ispettorato delle infrastrutture;
d) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
e) Comando militare della Capitale;
f) Centro di simulazione e validazione.
2. Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.
3. Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:
a) il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;
b) il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;
c) l'Organizzazione penitenziaria militare.»;
g) all'articolo 103:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione per i settori del reclutamento e le forze di completamento, del demanio e servitù militari è definita con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, che individua gli organi tecnici competenti per territorio o presidio in materia di infrastrutture, comunicazione, leva e collocamento al lavoro dei militari volontari congedati.»;
2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
h) all'articolo 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teuliè";
6) Raggruppamento unità addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanità e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
i) all'articolo 105, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanità, veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanità e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;
i) l'Istituto geografico militare.»;
l) all'articolo 107:
1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
2) al comma l:
2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;
2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» è sostituita dalla seguente: «mantenere»;
m) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1.
L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o più funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o più funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, è assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialità delle singole Armi.»;
n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonché»;
o) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) L'Accademia navale;
b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";
c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
p) all'articolo 118, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi è costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) è soppressa;
r) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
«Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonché degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;
g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
s) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potestà organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
u) l'articolo 143 è sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresì, le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;
v) all'articolo 146, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Dal Comando delle scuole dipendono:
a) l'Istituto di scienze militari aeronautiche;
b) l'Accademia aeronautica;
c) la Scuola marescialli dell'Aeronautica militare;
d) la Scuola specialisti dell'Aeronautica militare;
e) la Scuola volontari di truppa dell'Aeronautica militare;
f) la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".»;
z) all'articolo 155, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell' della legge 14 maggio 2010, n. 84, è la Forza di polizia italiana a statuto militare per la Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR).»;
aa) all'articolo 165, comma 5, le parole: «del consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «della commissione»;
bb) all'articolo 181, comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Il Servizio sanitario militare, di seguito denominato: "Sanità militare" provvede:»;
cc) all'articolo 182, comma 3, dopo le parole: «alimenti e bevande, » sono inserite le seguenti: «nonché della sanità pubblica veterinaria, »;
dd) all'articolo 188, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: «Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «struttura organizzativa della Sanità militare costituita nell'ambito dello Stato maggiore della difesa»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:«c) gli organi direttivi delle Forze armate di cui all'articolo 191.»;
ee) all'articolo 189:
1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti delle regioni Sicilia e Sardegna è distaccata apposita sezione speciale.»;
2) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, può avvalersi del personale medico e delle attività di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
gg) l'articolo 191 è sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attività dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorità preposta alla direzione del settore è nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
b) Una commissione medica composta da:
1) L'Autorità preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorità preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;
hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La commissione medica interforze di seconda istanza è composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere più anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanità» è inserita la seguente: «veterinaria»;
ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» è sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
mm) all'articolo 197:
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilità di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
3) il comma 5 è abrogato;
nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;
pp) l'articolo 208 è sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attività sanitaria è consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
qq) all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanità militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
rr) il comma 1 dell'articolo 210 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l'esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermità e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
tt) l'articolo 211 è sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».
Storico versioni
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