Capo II
Art. 9
9 / 18Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
In vigore dal 23 mar 2012
1. L'attività di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all', commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, è svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell', comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attività definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle università che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio.
L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalità di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all', comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR può proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall' della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all', comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero può chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.
6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto è trasmesso all'università e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.
7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, è inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.
8. I risultati dell'attività di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-9