Capo II
Art. 7
7 / 18Accreditamento delle sedi
In vigore dal 23 mar 2012
1. Le sedi delle università sono sottoposte ad accreditamento, iniziale e periodico, che si svolge in conformità ai criteri e agli adempimenti stabiliti dall'ANVUR.
2. Per le sedi esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento è svolta secondo un programma stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede.
4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all', comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede.
L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o più corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi già esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR può proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall' della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-7