Art. 6 · Definizione degli indicatori per l'accreditamento
Capo II

Art. 6

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Definizione degli indicatori per l'accreditamento

In vigore dal 23 mar 2012
1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Gli indicatori di cui all', commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle università, definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché dell'accertamento della sostenibilità economico-finanziaria. 3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola università. 4. Gli indicatori di cui all', commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonché al fine di tenere conto degli esiti dell'attività di monitoraggio di cui all'. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.
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