Capo V
Art. 16
16 / 18Valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati
In vigore dal 23 mar 2012
1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attività alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all', comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-27;19#art-16