Art. 6 · Bilancio consolidato

Art. 6

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Bilancio consolidato

In vigore dal 23 mar 2012
1. Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. L'area di consolidamento è costituita dai seguenti enti e società, anche se non definiti amministrazioni pubbliche ai sensi dell', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196: a) fondazioni universitarie istituite ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni; b) società di capitali controllate dalle università ai sensi del codice civile; c) altri enti nei quali le università hanno il potere di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea dei soci; d) altri enti nei quali le università possono nominare la maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione. 3. I principi contabili di consolidamento sono stabiliti e aggiornati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Con le medesime modalità è aggiornata l'area di consolidamento di cui al comma 2.
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