Art. 6 · Pesca non professionale
Capo I

Art. 6

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Pesca non professionale

In vigore dal 25 nov 2014
1. La pesca non professionale è la pesca che sfrutta le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici, sportivi e scientifici. 2. La pesca scientifica è l'attività diretta a scopi di studio, ricerca, sperimentazione, esercitata dai soggetti indicati nel capo III del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. 3. Sono vietati la vendita e il commercio dei prodotti della pesca non professionale, fatta eccezione per quella effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. 4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalità per l'esercizio della pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi, al fine di assicurare che essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. 5. La pesca con il fucile subacqueo o con attrezzi similari è consentita soltanto ai maggiori di anni sedici.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-6