Capo II
Art. 13 sexies
29 / 37Violazione di obblighi in materia di etichettatura e tracciabilità
In vigore dal 29 mag 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi previsti dalle vigenti normative europea e nazionale in materia di etichettatura e tracciabilità, nonché gli obblighi relativi alle corrette informazioni all'acquirente finale, relativamente a tutte le partite di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, in ogni fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione, dalla cattura o raccolta alla vendita al dettaglio, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-01-09;4#art-13-sexies