Art. 13 septies · Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento
Capo II

Art. 13 septies

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Violazioni agli obblighi relativi al rispetto delle taglie minime di riferimento

In vigore dal 29 mag 2026
1. Fatte salve le specie ittiche soggette all'obbligo di sbarco ai sensi delle normative europea e nazionale vigenti, è fatto divieto di: a) detenere, sbarcare e trasbordare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente; b) trasportare, commercializzare e somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente. 2. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al primo periodo devono essere rigettate in mare. 3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto. 4. In caso di cattura accidentale o accessoria di esemplari di cui al comma 3, restano salvi gli obblighi relativi alla comunicazione preventiva alla competente autorità marittima secondo modalità, termini e procedure stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Chiunque non ottempera agli obblighi di comunicazione previsti dal presente comma è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 6.000 euro. 5. I divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 non riguardano la pesca scientifica, nonché le altre attività espressamente autorizzate ai sensi delle vigenti normative europea e nazionale. Fatto salvo quanto previsto all', comma 3, resta vietata qualsiasi forma di commercializzazione per i prodotti di tale tipo di pesca ed è consentito detenere e trasportare le specie pescate per soli fini scientifici. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, lettere a) e b), 2, 3 e 5 è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) fino a 5 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 100 euro e 600 euro; b) oltre 5 kg e fino a 25 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro; c) oltre 25 kg e fino a 100 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro; d) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 30.000 euro; e) oltre 200 kg di pescato di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 12.500 euro e 75.000 euro. 7. Ai fini della determinazione delle sanzioni di cui al comma 6, al peso del prodotto ittico pescato sotto la taglia minima di riferimento per la conservazione è applicata una riduzione pari al 10 per cento del peso rilevato senza arrotondamento di decimali. Non è possibile tener conto di ulteriori percentuali di riduzione collegate all'incertezza della misura dello strumento, che sono già comprese nella percentuale sopra indicata. 8. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, non è applicata la sanzione se la cattura accessoria o accidentale di esemplari di specie di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione è stata realizzata con attrezzi conformi alle normative europea e nazionale, autorizzati dalla licenza di pesca. 9. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 costituiscono infrazioni gravi e comportano l'assegnazione di 5 punti alla licenza di pesca e al marittimo imbarcato con la funzione di comandante dell'unità da pesca, qualora il prodotto ittico prelevato superi 100 kg di peso.
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